Appalti e patrimonio immobiliare

In ediliziaAgosto 3, 2023

La migliore tutela del contraente in ambito di appalto per la eco-ristrutturazione di edifici comprende l’inserimento di apposita clausola che preveda la marcatura CE del “sistema cappotto” con le specifiche caratteristiche termotecniche. Ciò anche ai fini della garanzia standard decennale avente ad oggetto i difetti dell’opera.
Lo Studio ha affrontato in sede di ATP (accertamento tecnico preventivo) ex art. 696 bis c.p.c. la questione attinente alle c.d. “norme di prodotto” e della dichiarazione (DOP) di prestazione, avendo riconosciuta anche la domanda relativa all’adempimento dell’appaltatore in ordine alla scelta del materiale da posa.
Si ribadisce, comunque, che per i sistemi a cappotto non è ancora vigente alcuna norma armonizzata al sistema legislativo, sebbene sia in elaborazione un progetto (prEn 17237 – “ THERMAL INSULATION PRODUCTS FOR BUILDINGS – EXTERNAL THERMAL INSULATION).
La consulenza giudiziale ha dimostrato specificamente il mancato rispetto della norma attualmente in vigore (Uni 11715/2018) attinente la progettazione e posa del sistema cappotto (con effetto indiretto sulla responsabilità del professionista incaricato – D.L.).
Tale norma costituisce una sorta di rapporto tecnico contenente riferimenti e dettagli per una corretta scelta ed installazione del medesimo sistema.
In sintesi è necessario che la qualità dell’intervento sia determinata dall’uso di sistemi certificati con ETA e marcatura CE, nonché da una progettazione accurata del professionista e, di conseguenza, che la posa in opera sia anch’essa “qualificata” da installatore certificato (Uni 11716/2018 a garanzia della durata ed efficacia nel tempo).