Formulazione di reato non tecnicamente corretta – nullità del sequestro probatorio
Con sentenza n. 32130/2023 la Corte di Cassazione ha stabilito che il sequestro probatorio è da ritenersi nullo quando il reato ipotizzato dal Pubblico Ministero non sia corretto. Pertanto ha accolto la richiesta di dissequestro formulata dalla difesa nell’interesse di una società di capitali.
La Procura aveva infatti disposto il sequestro di documenti aziendali sulla base dell’accusa di omessa dichiarazione (ex art. 5 d.lgs 74/2000).
Ebbene. A seguito di approfondimento, nell’attività di indagine investigativa, l’ipotesi della contestazione di reato FISCALE si è rivelata errata (!)
Si intende precisare che l’omessa dichiarazione ha riguardato l’evasione totale di imposta sui redditi e IVA per importo superiore ad € 50.000,00.
Conseguentemente non può applicarsi per il caso di DICHIARAZIONE DEI REDDITI (sebbene incompleta) quando mancante la COMPILAZIONE DEL QUADRO c.d. “RS” e SUPERIORE AL SUDDETTO VALORE.
Nel caso di specie inoltre la Cassazioen ha ordinato la RESTITUZIONE immediata all’azienda del MATERIALE posto in sequestro sulla base dell’ulteriore sentenza n. 5141/2022 emessa per un caso analogo, non riconoscendo l’ipotesi di reato di “OMESSA DICHIARAZIONE” quando siamo stati presentati i documenti incompleti, ma pur sempre depositati nel rispetto dei termini e delle soglie fissate dalle leggi TRIBUTARIE.
In sintesi: quando la formulazione del reato risulta tecnicamente sbagliata, le modalità del SEQUESTRO PROBATORIO violano gli artt. 13 e 14 della Carta Costituzionale.
Appare del tutto chiaro che al fine di rendere legittime le PERQUISIZIONI (si rammenta “atti a sorpresa”) e i sequestri occorrono “INDIZI CONCRETI”. In mancanza il Tribunale non può procedere!
I sequestri “servono” alla ricerca della prova e non a formulare notizie di reato, infondate…