Sinistri stradali: rilevanza del parere del prefetto su verbale di contestazione quale presupposto della domanda risarcitoria
Il parere prefettizio è rilevante nel caso in cui l’Ente non si discolpi in relazione all’apposizione di segnaletica autovelox anche su strade a scorrimento con velocità superiore a 50 km/h.
È quanto intendiamo sostenere per il caso in cui tale elemento di prova venga portato a conoscenza del Giudice nell’ambito di una domanda risarcitoria conseguente a sinistro stradale con lesioni gravissime.
Più volte la Cassazione ha ribadito il principio secondo cui il Comune è sempre obbligato a installare un segnale di preavviso con la scritta “Controllo elettronico della velocità”; altrimenti il verbale risulta illecito (ordin. 4007/2022).
Ma occorre chiarire agli Enti che, fra la segnaletica e l’autovelox, DEVE intercorrere una distanza che metta in guardia dalla presenza di un rilevatore (250 MT su autostrade e strade extraurbane principali, 150 MT su extraurbane secondarie e urbane di scorrimento con velocità superiore a 50 km/h; negli altri casi bastano 80 MT).
Inoltre, sempre ai fini di contestazione, esiste una distanza massima prescritta dalle normative: il cartello di preavviso del controllo non deve essere installato a più di 4 Km dall’autovelox. E va ripetuto a ogni incrocio.
Anche in tale ipotesi, se la P.A. non ha modo di provare giudizialmente che tali obblighi siano rispettati al momento della contestata violazione, il verbale è viziato da illiceità rilevabile anche in via preliminare dall’Ufficio del Prefetto, con conseguenze sulle avanzate domande di risarcimento del danno in sede giudiziale.